Nella consulenza sulla finanza agevolata per la ricerca e sviluppo, la classificazione dell’attività è il passaggio da cui dipende tutto il resto: il calcolo del beneficio, la relazione tecnica, l’eventuale certificazione poggiano sulla verifica preliminare che quanto realizzato dall’azienda risponda alla definizione di R&S richiamata dalla norma.

Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate e nei verbali di verifica, la contestazione più frequente al credito d’imposta R&S non riguarda i costi o le percentuali di imputazione, ma la natura delle attività: progetti derubricati da ricerca e sviluppo ad attività ordinaria d’impresa, con conseguente recupero del credito, sanzioni e interessi. Classificare correttamente fin dall’inizio del progetto è quindi la forma di tutela più efficace per il cliente, ed è il motivo per cui in Finea Hub dedichiamo a questa fase un metodo di lavoro strutturato.

Il riferimento non è opinabile: il Manuale di Frascati

La legge 160/2019 (art. 1, comma 200) e il decreto attuativo del MISE del 26 maggio 2020 definiscono le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, ma lo fanno mutuando concetti e criteri elaborati a livello internazionale dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Frascati. Questo rinvio non è un dettaglio: la Commissione Europea, nella Comunicazione 2014/C 198/01, richiama esplicitamente il Manuale di Frascati come fonte per classificare le attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, e la prassi italiana (circolare MISE n. 59990/2018, risoluzione AdE n. 46/2018) ha confermato che i criteri del Manuale sono fonte interpretativa di riferimento anche ai fini del credito d’imposta.

Le Linee Guida del MIMIT del 4 luglio 2024 — il documento operativo a cui oggi guardano certificatori e tecnici rendicontatori — ribadiscono questo impianto e lo declinano in modo puntuale: un’attività può essere classificata come R&S solo se soddisfa congiuntamente cinque criteri. Non tre su cinque, non “prevalentemente”: tutti e cinque, insieme.

Un chiarimento necessario: da quando si applica Frascati

Questo riferimento, però, non vale per tutti gli anni allo stesso modo, e la distinzione non è teorica: incide direttamente su come si classifica un’attività svolta prima o dopo lo spartiacque. Per le annualità 2015-2019 il credito d’imposta era disciplinato esclusivamente dall’art. 3 del D.L. 145/2013 e dal decreto interministeriale MISE-MEF del 27 maggio 2015, che non richiamavano il Manuale di Frascati: il perimetro delle attività ammissibili era definito in autonomia dalla norma interna, con un concetto di novità riferito al contesto dell’impresa (la cosiddetta innovatività relativa) e senza il vincolo esplicito ai cinque criteri oggi noti.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, ha respinto l’appello del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate e ha escluso che i cinque criteri Frascati — introdotti nell’ordinamento solo con l’art. 1, comma 200 della L. 160/2019 e resi operativi dal D.M. 26 maggio 2020 — possano applicarsi retroattivamente alle annualità 2015-2019: ogni attività va valutata in base alle norme in vigore nel periodo in cui è stata effettivamente svolta.

Per le attività svolte dal 2020 in avanti il quadro resta invece quello ormai consolidato descritto sopra: i cinque criteri di Frascati, richiamati dalla norma e illustrati dalle Linee Guida MIMIT del 4 luglio 2024, si applicano pienamente. La ricaduta pratica per chi classifica: su un progetto pluriennale a cavallo del 2020, le annualità precedenti e quelle successive alla riforma vanno valutate con due metri di giudizio diversi, non con uno standard unico applicato all’indietro.

I cinque criteri, uno per uno

Novità. L’attività deve puntare a nuove scoperte o a nuove conoscenze e capacità applicabili a prodotti o processi non già diffusi nel settore di riferimento. Il parametro di confronto è la base di conoscenza accessibile all’impresa e al settore, non il fatto che qualcun altro, altrove, abbia già raggiunto un risultato simile: se quella conoscenza non è disponibile e accessibile — perché coperta da segreto industriale, ad esempio — il lavoro necessario a raggiungerla in autonomia resta R&S. Sono invece escluse per definizione le attività di reverse engineering, che non generano conoscenza nuova ma la decodificano.

Creatività. Il progetto deve affrontare ostacoli tecnici, scientifici o tecnologici reali, il cui superamento richiede soluzioni originali — non necessariamente inedite in senso assoluto, ma non standard rispetto a quanto già disponibile per l’impresa o adattate da altri settori in modo non banale. Qui la documentazione delle soluzioni scartate, dei tentativi falliti e delle alternative valutate è spesso la prova più solida della creatività effettivamente impiegata.

Incertezza. All’avvio del progetto, esito, tempi e costi non devono essere determinabili con certezza. L’incertezza rilevante è quella tecnica o tecnologica intrinseca al progetto — non il rischio di mercato, non la possibilità che manchino i fondi per proseguire, non il timore che il prodotto non venda. Anche un progetto che si conclude con un insuccesso tecnico resta, a tutti gli effetti, un’attività di R&S: la norma tutela il processo di ricerca, non il suo risultato commerciale.

Sistematicità. L’attività deve essere pianificata e organizzata, non occasionale: obiettivi definiti, ipotesi di partenza, un cronoprogramma, un budget assegnato, un sistema — anche minimo — di monitoraggio e reportistica interna. La sistematicità si può ricostruire anche ex post, purché siano individuabili con precisione un inizio, obiettivi intermedi, risorse e tempi impiegati.

Trasferibilità e riproducibilità. I risultati, anche quando protetti da segretezza aziendale o da altri strumenti di tutela della proprietà intellettuale, devono poter essere registrati e potenzialmente utilizzati da altri ricercatori dell’azienda. È un requisito che, in pratica, discende dagli altri due: una conoscenza davvero nuova e ottenuta in modo sistematico è normalmente anche riproducibile, perché il processo che l’ha generata è documentato.

Il confine con l’innovazione tecnologica: perché conta distinguerlo

Non tutto ciò che è innovativo per un’impresa è R&S in senso Frascati. L’art. 1, comma 201 della L. 160/2019 individua una categoria distinta, l’innovazione tecnologica, per i prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati che non soddisfano i cinque criteri sopra descritti. Per questa categoria il riferimento cambia: si applica il Manuale di Oslo dell’OCSE, con quattro requisiti diversi (conoscenza, novità rispetto ai potenziali utilizzi, implementazione e uso effettivo, creazione di valore).

Fino al periodo d’imposta 2025 sbagliare questo confine comportava applicare un’aliquota diversa: 10% per la R&S, 5% per l’innovazione tecnologica. Dal 2026 la posta in gioco è cambiata: il credito per l’innovazione tecnologica, sia nella versione ordinaria sia in quella 4.0/green, è scaduto il 31 dicembre 2025 e la Legge di Bilancio 2026 non lo ha prorogato, mentre il credito R&S resta in vigore fino al 2031. Un’attività classificata come innovazione tecnologica, oggi, non riceve un beneficio ridotto: non riceve alcun beneficio. Il discrimine R&S/innovazione tecnologica non decide più quanto vale un progetto ai fini del credito d’imposta, ma se vale qualcosa.

Restano fuori da entrambe le categorie, in ogni caso, le modifiche minori o estetiche ai prodotti, l’adeguamento alle specifiche di un singolo cliente, il controllo di qualità e la standardizzazione, e in generale ogni attività di aggiornamento routinario che non affronti un’incertezza tecnica reale.

Come lo gestiamo in Finea Hub: un metodo, non un’opinione

Proprio perché la classificazione è il punto più esposto a contestazione, in Finea Hub la trattiamo come un processo strutturato e tracciabile, non come una valutazione lasciata all’impressione a prima vista del consulente. Il nostro modo di lavorare si articola in quattro passaggi.

Il primo è uno screening preliminare, volutamente sintetico: prima di entrare nel dettaglio, verifichiamo la fattibilità del progetto, individuiamo i gap informativi da colmare con il cliente e stimiamo un ordine di grandezza del beneficio potenziale. In questa fase ci appoggiamo ai nostri motori di ricerca della prassi (interpelli e sentenze) e ad agenti IA che supportano il consulente nella ricerca brevettuale e nell’analisi dello stato dell’arte, utile a inquadrare fin da subito il livello di avanzamento scientifico e tecnologico in gioco. Solo i progetti che superano questo primo filtro passano alla fase di analisi approfondita: è il modo per non investire tempo di classificazione dettagliata su iniziative che, con ogni evidenza, non raggiungerebbero la soglia Frascati.

Il secondo passaggio, per i progetti che superano lo screening, è la raccolta puntuale della documentazione — timesheet, cronoprogrammi, verbali, relazioni intermedie, prototipi e risultati anche negativi. Senza questa base documentale, nessuna classificazione è difendibile in sede di controllo, per quanto tecnicamente corretta.

Il terzo è la classificazione vera e propria, condotta attività per attività e non a livello di intero progetto — ma con un’attenzione che va oltre la descrizione nominale della singola attività. Un’attività che, isolata, sembrerebbe del tutto ordinaria (montare la macchina XYZ) può in realtà essere funzionale alla validazione degli obiettivi del progetto: accade, ad esempio, quando quel montaggio è il pilota attraverso cui si verifica come una tecnologia nuova, integrata nel prototipo, potrà essere portata sul mercato. Il discrimine tra le due letture non è mai la descrizione dell’attività, ma l’analisi tecnica che la ricollega alle ipotesi e agli obiettivi del progetto — è qui che il lavoro di consulenza fa la differenza, ed è il motivo per cui la classificazione non può essere ridotta a una lettura meccanica del testo di un timesheet.

Il quarto è la formalizzazione nella relazione tecnica, redatta secondo l’impostazione delle Linee Guida MIMIT del 4 luglio 2024: per ogni attività ammessa, il criterio Frascati (o Oslo) che la giustifica, le evidenze a supporto, il perimetro temporale e i confini rispetto alle fasi non ammissibili del medesimo progetto (fine tuning, scale up, commercializzazione).

È un metodo pensato per un solo obiettivo: che la classificazione regga non solo oggi, davanti al cliente, ma anche a distanza di anni, davanti a un accertamento.